L’origine “preferenziale” consente all’importatore di beneficiare di agevolazioni sui dazi riconosciute e disciplinate da accordi commerciali bilaterali che l’UE stipula con Paesi terzi (es accordo di libero scambio con la Corea del Sud) o in modo unilaterale a beneficio di altri Paesi terzi.
La condizione “preferenziale”, concetto diverso da quello di provenienza, è necessaria per ottenere alcuni benefici: abolizione di divieti quantitativi, contingentamenti, esenzione dei dazi o riduzione dell’importo dovuto.
Le regole da rispettare, per usufruire del trattamento preferenziale, variano in funzione dei singoli accordi siglati dalla U.E. con paesi o gruppi di paesi contraenti e della classificazione doganale delle merci.
Le 4 condizioni chiave per il trattamento preferenziale sono: prodotti originari (interamente ottenuti o lavorati o trasformati in base alle condizioni stabilite), continuità territoriale delle l
La semplicità del processo
1. Regole doganali: si possono inserire 4 diverse tipologie: valore, peso, cambio codice e tipologie composte.
2. Dichiarazioni di origine: in fase di acquisto (materie prime, componenti, semilavorati o prodotti finiti) l’azienda chiede ai propri fornitori il rilascio della dichiarazione di origine, che può essere di due tipologie:
- LTD (Long Term Declaration): in genere ha validità due anni e attesta che tutte le merci che il fornitore consegna in quest’arco di tempo sono di origine preferenziale. Deve specificare l’elenco degli articoli dichiarati e le nazioni per cui tale dichiarazione è valida.
- SSD (Single Supply Declaration): è una dichiarazione per singola fornitura, solitamente allegata al documento di vendita, che certifica che gli articoli della fornitura in questione sono di origine preferenziale per le nazioni indicate. La funzione prevede l’archiviazione digitale delle dichiarazioni emesse o ricevute e segnala quelle scadute o in scadenza.
NB: dal 1° ottobre 2025, i certificati di origine saranno emessi esclusivamente in formato digitale, stampabili su carta bianca presso la sede aziendale, con numerazione progressiva garantita dalla piattaforma nazionale Cert’O.
Fino al 30 settembre 2025 sarà in vigore un periodo transitorio durante il quale le imprese potranno continuare a utilizzare i formulari cartacei già acquistati, farne richiesta e ritirarli secondo le modalità già note. Dopo tale data i formulari non saranno più validi e non è previsto alcun rimborso per eventuali scorte residue.
Il passaggio dai formulari cartacei alla stampa su foglio bianco direttamente in azienda non avverrà in modo automatico, ma sarà necessario presentare un’istanza di attivazione alla propria Camera di Commercio di riferimento per poter usufruire della nuova modalità di emissione
3. Elaborazione: evidenzia la capacità di giustificare l’emissione ai propri clienti delle dichiarazioni di origine preferenziale tramite l’esposizione della documentazione atta a provare il rispetto delle regole doganali. Si può specificare se l’elaborazione deve considerare solo i costi legati direttamente a una commessa o per il magazzino o per entrambi, a seconda del metodo produttivo adottato dall’azienda. Per ogni elemento viene esplosa la distinta tecnica di produzione fino all’ultimo livello.
4. Emissione dichiarazioni: anche le dichiarazioni emesse ai clienti, come le dichiarazioni ricevute dai fornitori, vengono archiviate in specifiche cartelle e in caso di controllo da parte delle autorità risulta immediato risalire ai relativi documenti dei fornitori e ai calcoli effettuati per accertare lo stato di origine preferenziale. Tutte le prove e i documenti che l’esportatore deve conservare ed esibire in caso di richiesta dell’autorità doganale sono completamente gestite:
- dichiarazioni del fornitore;
- documentazione relativa alle lavorazioni o trasformazioni effettuate sulle merci non originarie;
- contabilità materie e valori dei materiali impiegati;
- listini dei prezzi franco fabbrica (EXW);
- copia di documenti di origine per merci importate da paesi con cui si applica il cumulo diagonale o totale.
