L’Art. 7 del D.L. n. 185/2008 modifica il momento in cui l’IVA sulle fatture emesse diventa esigibile ovvero deve essere versata all’Erario. Fino al momento di entrata in vigore del decreto tale momento coincide con la data di effettuazione dell’operazione fatturata; tale data dipende dal tipo di operazione, così come stabilito dall’art. 6 Dpr 633/72.
Costituiscono un’eccezione a tale meccanismo le operazioni con “IVA ad esigibilità differita”, relativa alle prestazioni rese nei confronti dello Stato, enti pubblici o enti similari; per tali fatture è possibile differire il pagamento dell’IVA sulle fatture emesse al momento del loro incasso.
Con l’art.7 del D.L. n.185/2008 il meccanismo di differimento del pagamento dell’IVA al momento dell’incasso delle fatture emesse è esteso a tutti, con i limiti più avanti indicati .
L’applicazione del differimento del debito IVA è consentita solo nel caso in cui sia indicato nella fattura emessa che si trattta di un’operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’Art. 6,comma 5 del D.P.R. n.633/1972 e art. 7, comma 1 del D.L. n.185/2008 .
In ogni caso l’IVA va versata decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo in caso in cui, prima del compimento dell’anno, il destinatario della fattura non venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. In questo caso l’IVA continua a conservare l’esigibilità differita ed il relativo debito sorgerà solo nel momento dell’incasso della stessa, senza che vi siano ulteriori limiti temporali.
Le differenze con quanto previsto per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato, Enti pubblici o enti similari sono le seguenti:
La detrazione dell’imposta esposta nelle fatture emesse con il differimento dell’IVA al momento dell’incasso è consentita solo all’atto del pagamento della fattura relativa.
Decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione anche se la fattura non è stata pagata, il fornitore ha comunque l’obbligo di versare l’IVA, mentre il cliente ha il diritto a detrarsela, salvo i limiti previsti in caso di procedure concorsuali.
L’entrata in vigore è contestuale alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ed è quindi imminente e strutturale, ossia non in via sperimentale come inizialmente previsto.
E’ stato stabilito a 200.000,00 €uro il limite di volume d’affari anno dei contribuenti nei cui confronti la disposizione troverà applicazione.
Il differimento dell’IVA non è però applicabile alle operazioni:
I programmi SAM e Impresa24 sono stati adeguati per poter ottemperare in modo automatico agli adempimenti in coerenza con quanto disposto dalle nuove normative.
Trattandosi di materia con risvolti contabili e fiscali, e quindi degna di primaria attenzione, si ritiene necessario l’intervento tecnico di un consulente applicativo che, a seconda della tipologia aziendale, dovrà eseguire le seguenti operazioni:
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